(fonte: La Legge per Tutti)

La Corte Costituzionale verso il no all’ergastolo ostativo: la “fine pena mai” è incostituzionale

Con un comunicato stampa del 15 aprile la Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo (Art 4 bis Legge sull’Ordinamento Penitenziario), norma che impedisce di liberare, in via assoluta, i boss mafiosi condannati all’ergastolo che non collaborino con la giustizia.

La Corte, infatti, afferma che rendere la collaborazione come l’unica via per recuperare la libertà rende la normativa in palese violazione con la dignità della persona.

Nel farlo ha però ha scelto di rinviare la decisione a maggio 2022, concedendo al Parlamento un anno di tempo per poter intervenire sull’articolo 4-bis della Legge sull’ordinamento penitenziario, tenendo conto «della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi»

(fonte: La Legge per Tutti)

Le ragioni storiche-giuridiche dell’introduzione dell’ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo venne introdotto nell’ordinamento penitenziario italiano nel 1992, a seguito delle stragi di Capaci e via D’Amelio, nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; tali avvenimenti spinsero il legislatore verso l’attenuazione del principio rieducativo della pena (art 27 Costituzione), inasprendo la normativa dell’ordinamento penitenziario.

(fonte: Antimafia Duemila)

È regolato dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia, terrorismo ed eversione, che rifiutano di collaborare con la Giustizia, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione.

Per queste persone è escluso l’accesso alla liberazione condizionale o anticipata, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà; dunque, la pena coincide con l’intera vita del condannato: motivo per cui viene utilizzata spesso l’espressione “fine pena mai”.

Tuttavia, il termine “ergastolo ostativo” non compare in nessuna norma: è un’espressione coniata dalla dottrina, per indicare casi gravissimi in cui la pena detentiva è irriducibile, e solo la volontà di collaborare comproverebbe il distacco del condannato dai legami con l’associazione mafiosa; il rifiuto di collaborazione, di contro, è considerata una presunzione assoluta di pericolosità del condannato.

L’aggettivo “ostativo” serve a distinguerlo dall’ergastolo comune, per il quale invece è ammesso un progressivo miglioramento del trattamento penitenziario, direttamente proporzionale con la crescita dell’attività di rieducazione del reo (il condannato).

L’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo

Sono passati più di 70 anni da quando, con l’introduzione della Costituzione italiana– approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948- venne abolita definitivamente la pena di morte, in quanto contraria a quanto disposto dal comma terzo dell’art 27 della stessa Costituzione:

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato 

Giovedì 15 aprile si è assistito ad un ulteriore piccolo passo sulla via della civiltà giuridica: la Corte costituzionale nel suo comunicato ha anticipato il contenuto di un’ordinanza, con cui rinvia la trattazione della questione relativa all’ergastolo “ostativo” a maggio 2022.

Secondo la Corte, tale ergastolo «preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro», si ravvisa dunque un contrasto tra la preclusione assoluta di accedere alla liberazione condizionale degli ergastolani di questo tipo e i principi costituzionali di eguaglianza e rieducazione (articoli 3 e 27 della Costituzione), nonchè con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La corte afferma comunque che l’incostituzionalità non sarà dichiarata dunque nell’ordinanza in quanto «l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata»; una sentenza mal si presta a sciogliere determinati nodi politici e operativi e contrasterebbe uno dei principali pilastri dell’intero sistema antimafia.

“La Corte Costituzionale ha deciso che l’ergastolo ostativo è incostituzionale e che la perduta gente, come la definì Dante, non lasci ogni speranza ma venga riammessa al consesso civile. Non vorremmo che venisse dichiarata incostituzionale anche la credenza cristiana sull’esistenza dell’inferno.” E’ la riflessione che effettuata da mons. Filippo Ortenzi, legale rappresentante della Chiesa Ortodossa Italiana che si domanda “Niente pena eterna neppure per criminali come Josef Stalin, Adolf Hitler, Pol Pot e Osama Bin Laden? “

(fonte: La Repubblica

La questione di costituzionalità, era già stata portata all’attenzione della Corte Costituzionale nel 2003, ma venne respinta in quanto, sostenevano i Giudici, gli ergastolani che rifiutavano di collaborare con la giustizia esercitavano una propria scelta, dunque non vi era alcun automatismo. Non erano esclusi dai benefici in via definitiva, era sufficiente un mutamento di idee sulla volontà di collaborare con la Giustizia.

Tuttavia, tale ragionamento non era esente da critiche in quanto non andava a modificare quel binomio a base dell’esclusione dei benefici: il rifiuto della collaborazione e la prova della persistenza dei legami con l’associazione criminale. Infatti, spesso, il rifiuto di collaborazione scaturiva da altre motivazioni: il timore di ritorsioni sulla propria famiglia, di dover accusare amici e parenti o di peggiorare il proprio quadro processuale.

Un primo cambio di posizione si ebbe con la sent. 149/201 2018, in cui la Corte riportò al centro dell’ordinamento penitenziario il principio di rieducazione del reo: venne dichiarato illegittimo l’art. 58 quater ord.pen. che, come l’ergastolo ostativo, escludeva dai benefici penitenziari gli ergastolani condannati per sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione o a scopo di estorsione da cui fosse derivata la morte della vittima

La Corte riconobbe simultaneamente un’irragionevole disparità di trattamento con gli ergastolani condannati per altri reati, e l’illegittimità di un meccanismo automatico di preclusione previsto dalla legge, senza alcuna valutazione del giudice sul percorso individuale del detenuto.

Contro l’ergastolo ostativo si è espressa poi, nel 2019, anche la Corte europea per i diritti umani (CEDU) di Strasburgo- il Caso Marcello Viola contro Italia-, che aveva invitato l’Italia a rivedere la legge che prevedeva una forma di pena disumana o degradante, ritenendola in contraddizione con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, e condannato l’Italia a porvi rimedio.

Quello stesso anno la stessa Corte Costituzionale lo aveva definito “parzialmente incostituzionale”: la sentenza era arrivata in merito a due questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, riguardo a due condannati per mafia all’ergastolo ostativo e a cui venivano quindi negati anche i permessi premio.

La Corte costituzionale, di risposta, dopo aver negli anni scorso ribadito in via delle eccezionali circostanze di fatto la non incostituzionalità dell’ergastolo ostativo (dichiarata norma eccezionale), con la sentenza 253/2019 (fra i cui giudici vi era l’attuale Ministro della Giustizia Marta Cartabia) dichiarò l’illegittimità dell’art. 4 bis ord. pen. “nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata”.

Questo passaggio della pronuncia del 2019 ha minato irreversibilmente la presunzione assoluta di pericolosità del reo che rifiuta di collaborare trasformandola in relativa ed ha aperto alla possibilità che il giudice compia una valutazione caso per caso.

La collaborazione non deve essere condizione pregiudiziale per accedere ai benefici, e la rieducazione non può presupporre l’autoaccusa o l’accusa altrui, in quanto può essere frutto anche di un percorso strettamente interiore e personale.

La decisione di ieri invece ha portata generale, e riguarda l’istituto dell’ergastolo ostativo in quanto tale e dunque si estende a ogni forma di impedimento alla liberazione condizionale e al recupero sociale del detenuto.

Dunque, per quanto i principi in gioco siano di fondamentale importanza per i diritti dei singoli, la scelta della Corte Costituzionale di dare tempo al Parlamento, appare rispettosa sul piano del dialogo istituzionale, ed equilibrata nel salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, evitando di indebolire il sistema di contrasto della mafia.

Manuel De Vita

di Redazione Attualità

Rubrica di long form journalism; approfondimento a portata di studente sulle questioni sociali, politiche ed economiche dall’Italia e dal mondo.

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