(fonte: mite.gov.it)

Tutela ambientale e rispetto intergenerazionale in Costituzione, approvata la riforma

La tutela ambientale, degli animali e la giustizia intergenerazionale hanno vinto il loro posto in Costituzione in seguito all’approvazione, da parte della Camera, della proposta di riforma costituzionale depositata in Parlamento nell’ottobre 2021. Oggetto della modifica sono stati gli articoli 9 e 41 della Costituzione, che adesso presentano rispettivamente un nuovo comma ed un nuovo inciso.

«Penso che sia una giornata epocale», commenta il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, presente in aula a Montecitorio al momento del voto.

È giusto che la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l’Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale  e ci permette di  avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta.

Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti – tutti esponenti di Fratelli d’Italia. Questo intervento si cala all’interno di un piano di riforma previsto e promosso dallo stesso PNRR, come approvato in base alle linee guida europee.

I nuovi articoli 9 e 41

(In grassetto le modifiche apportate dalla riforma)

Sarebbe quanto meno erroneo ritenere che prima di questa riforma la Costituzione non tutelasse l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e non guardasse alle future generazioni (almeno in via programmatica). Dal momento che la nostra Costituzione è di tipo aperto, è da ritenersi che tutto ciò che non sia esplicitato venga implicitamente tutelato ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 (così come di altre previsioni costituzionali) che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo e l’uguaglianza.

Tuttavia, un richiamo esplicito permette di aggiungere ai beni sopracitati un ulteriore apporto valoriale, così come ha affermato lo stesso dossier rilasciato dal Parlamento in seguito all’approvazione della riforma:

[…] In tale prospettiva l’ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale, bensì come valore primario e sistemico.

Il nuovo terzo comma dell’art.9 (che rientra tra i principi fondamentali) è ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V – nella parte in cui enumera le materie di competenza esclusiva statale (per cui alle Regioni non è lasciato margine quanto all’emanazione di leggi). Tuttavia, una sentenza della Corte Costituzionale del 2020 ha previsto il diritto, in capo alle Regioni, di derogare in meglio la tutela ambientale: le Regioni potranno legiferare discostandosi dalla legislazione nazionale solo per assicurare più alti livelli di tutela ambientale.

La sentenza affronta anche la problematica delle terre degradate, affermando la necessità che la tutela paesaggistica prevista all’articolo 9 venga declinata non solo in interventi conservativi, ma finalizzati anche «all’acquisizione e al recupero dei territori degradati».

(fonte: rinnovabili.it)

Il nuovo inciso dell’art.41 prevede di aggiungere all’attuale previsione – in base alla quale l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – l’ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all’ambiente.

Per meglio specificare, il legislatore ha addotto una recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, risalente al caso dell’Ilva di Taranto, che in una pronuncia del 2018 ha sottolineato la necessità di contemperare l’interesse all’iniziativa economica con altri diritti fondamentali (quale quelli alla salute e all’ambiente), in modo tale da non permettere che uno prevalga sull’altro e viceversa. Ha poi invitato il legislatore ad effettuare un intervento sistematico, al fine che la tutela «non sia frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro».

Infine, il dossier contiene anche un riferimento alla caccia, che rimane di competenza delle Regioni ma sempre e comunque nei limiti – di tutela dell’ambiente ed ecosistema – disposti dall’articolo 117 della Costituzione.

Transizione ecologica tra rinnovabili e nucleare

La riforma costituzionale giunge a neanche un mese dall’introduzione, nella tassonomia europea delle fonti sostenibili, dell’energia nucleare e del gas naturale. Avevamo già parlato di alcuni miti da sfatare circa l’energia nucleare, ma è bene rammentare che il dibattito resta ancora acceso. Infatti, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha espresso in un tweet disapprovazione nei confronti della scelta della Commissione Europea (trovando approvazione da parte del MoVimento 5 Stelle):

D’altro canto, il segretario di Lega Matteo Salvini si è detto favorevole a quanto disposto dalla Commissione. L’ASviS (Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha affrontato l’argomento in un articolo, facendo un bilancio tra pro e contro dell’energia nucleare: da un lato, riportando le opinioni positive dei Comitati scientifici europei; dall’altro, riportando le opinioni dell’ala verde del Parlamento UE, che avrebbe accusato la Commissione di greenwashing del nucleare e del gas.

Ed in effetti, il vero dramma da evitare per la nostra Costituzione è che rimanga lettera consacrata ma mai attuata, in una prospettiva che vede già numerose operazioni di greenwashing svolgersi all’ordine del giorno senza un vaglio giurisdizionale che ne accerti l’illegittimità. Se non altro, almeno per non far divenire la nostra stessa Carta Costituzionale un’ulteriore operazione di greenwashing.

Valeria Bonaccorso

 

 

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