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Carcere ai giornalisti: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della pena detentiva

Durante la seduta del 22 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 della legge n.47 del 1948, la cosiddetta “Legge sulla stampa”. Il disposto prevedeva l’obbligo di pena detentiva da uno a sei anni ed il pagamento di una multa per i giornalisti condannati per diffamazione commessa a mezzo stampa. Ad affermarlo, il comunicato stampa rilasciato da Palazzo della Consulta subito dopo la fine della seduta del 22 giugno.

Le questioni sottoposte al vaglio Costituzionale

La Corte Costituzionale ha discusso sulle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari circa l’art.13 della suddetta legge e circa l’art.595, comma tre, del Codice Penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa.

(fonte: giornalismocostruttivo.com)

I Tribunali avevano sollevato le questioni di legittimità sulla base degli artt. 3212527 Cost. e art. 117, c. 1 Cost. in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sono poi stati addotti ulteriori profili:

  • per violazione degli artt. 3 e 21 Cost., in quanto «manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non può che essere favorevolmente estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte EDU, eliminando così, salvi i “casi eccezionali”, anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva»;
  • per violazione del principio di offensività, desumibile dall’art. 25 Cost., «in quanto totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale»;
  • per contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., perché la sanzione detentiva sarebbe inidonea a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa»; essendo sproporzionata ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU, risulterebbe in concreto inapplicabile e, perciò, inidonea a orientare la condotta sia della generalità dei consociati, sia del singolo giornalista.

La sentenza della Corte ed il suo iter

Quanto alla decisione, i giudici hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’art.13 della L. 47/1948 facendo salvo, invece, l’art. 595, comma tre, del Codice Penale, affermando che «quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità».

Ma le questioni erano state discusse dalla Corte ancor prima della giornata di ieri e, più precisamente nella seduta del 9 giugno 2020. Dal comunicato stampa di allora risaltava un esempio di «incostituzionalità prospettata», espediente utilizzato in precedenza nel processo Cappato. In particolare, con questo espediente la Corte lascia intendere l’incostituzionalità della norma in questione concedendo però al Parlamento un certo margine di tempo per ovviarvi.

(fonte: stamparomana.it)

Anche in questo caso, l’ordinanza successiva alla seduta del giugno 2020 aveva sancito la necessità di un intervento legislativo che introducesse una «complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell’ordinamento costituzionale». Ribadendo, poi, l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha condannato l’Italia ben quattro volte negli ultimi quindici anni per l’incompatibilità delle pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

L’art.10 della Convenzione fa salvo il disposto dell’art.13 della legge del ’48 soltanto in casi eccezionali, vale a dire quelli di grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio nel caso di diffusione di discorsi d’odio o di istigazione alla violenza. E secondo questo orientamento si è pronunciata anche la nostra Corte Costituzionale.

Legge di riforma sulla stampa, ma quando?

Dall’ordinanza della Corte Costituzionale di giugno 2020, il Parlamento non ha ancora emanato una legge di riforma. Il ddl Caliendo in materia di diffamazione a mezzo stampa – tra l’altro aspramente criticato dall’Ordine dei Giornalisti così come da FNSI e FIEG (federazioni legate all’Ordine dei Giornalisti) – ha iniziato il suo iter nel 2018 e giace presso la Commissione permanente di Giustizia da luglio 2020. In sostanza, l’iter rimane lento e travagliato nonostante le numerose sollecitazioni della Corte Costituzionale sia nell’ordinanza 2020 che in quella del 2021.

 

Valeria Bonaccorso

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